Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: affinché non sia troppo tardi!

Pubblicato il: 15.05.2019 | Diritto privato | Avv. Michele Bernasconi

La richiesta di iscrizione va sottoposta al giudice al più tardi entro quattro mesi dal compimento integrale, valutato sulla scorta di criteri qualitativi e non quantitativi, del lavoro rispettivamente dell’opera.

L’iscrizione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori dev’essere fatta al più tardi entro quattro mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC).

L’interpretazione della nozione di compimento del lavoro è spesso oggetto di controversia. La questione riveste indubbiamente una forte rilevanza pratica, ritenuto che l’eventuale mancato ossequio del termine quadrimestrale comporta per l’artigiano o imprenditore la perdita di un’importante garanzia a tutela del proprio credito.
La giurisprudenza ha precisato che, con la nozione di “compimento del lavoro”, va inteso il momento in cui tutte le prestazioni che formano l’oggetto del contratto, in genere un contratto di appalto ai sensi dell’art. 363 e segg. CO, sono state eseguite e l’opera può essere consegnata. Semplici ritocchi, riparazioni o rifacimenti per difetti non entrano in considerazione. Per contro, anche lavori di poco peso possono risultare necessari per il compimento dell’opera, se questa non può essere consegnata senza di essi. Determinante è l’aspetto qualitativo del lavoro prestato. In questo senso, quindi, anche interventi di poca entità quantitativa rispetto all’insieme dell’importo fatturato possono risultare determinanti ai fini dell’inizio del termine quadrimestrale, se qualitativamente imprescindibili, affinché il lavoro in questione possa ritenersi concluso.

Il “compimento del lavoro” include inoltre, ad ogni modo, lo sgombero e la pulizia del cantiere, compreso lo smontaggio di eventuali impalcature.

Va cionondimeno precisato che l’artigiano o imprenditore che, senza motivi di forza maggiore – o deliberatamente – sospende il compimento di un’opera non può poi contare sul fatto che il termine dell’art. 839 cpv. 2 CC cominci a decorrere solo dalla protratta ultimazione dei lavori.

Non va altresì dimenticato che l’artigiano o imprenditore non è necessariamente tenuto ad attendere l’ultimazione dei lavori, prima di istare per l’iscrizione dell’ipoteca; l’iscrizione di quest’ultima è infatti possibile fin da subito e meglio fin dalla nascita dell’obbligo, per l’artigiano o imprenditore, di fornire materiale e lavoro o lavoro soltanto, ovverosia, di regola, nel momento stesso della stipula del relativo contratto.

Avv. Michele Bernasconi

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