LIP: una modifica legislativa favorevole al contribuente

Pubblicato il: 20.09.2019 | Diritto pubblico | Avv. Stefano Bernasconi

Notoriamente, per recuperare l’imposta preventiva occorre “dichiarare regolarmente” il reddito da capitale mobile, la vincita alla lotteria o la prestazione d’assicurazione dai quali è stata prelevata alla fonte.

Ai sensi dell'art. 23 LIP, chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dall'imposta preventiva, o la sostanza da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta da questo reddito. Secondo una circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del marzo 2014, il diritto al rimborso decadeva in particolare se la dichiarazione dei redditi colpiti dall’imposta preventiva veniva fatta dopo la crescita in giudicato della tassazione ordinaria, oppure sulla base di una richiesta, un’ingiunzione o di un altro intervento dell’autorità fiscale in merito a questi redditi, oppure ancora nel contesto di un’autodenuncia spontanea a seguito di sottrazione d’imposta. Lo stesso dicasi se la dichiarazione veniva prodotta con un reclamo, non esaminabile nel merito, proposto contro una tassazione d’ufficio.

Il 1° gennaio 2019 è tuttavia entrata in vigore una modifica dell’art. 23 LIP applicabile alle pretese sorte a partire dal 1° gennaio 2014. Il nuovo cpv. 2 della norma esplicita, estendendolo, il concetto di dichiarazione regolare, specificando che il diritto al rimborso non decade se il reddito o la sostanza non sono stati indicati nella dichiarazione d’imposta per negligenza e se, nell’ambito di una procedura di tassazione, di revisione o di ricupero d’imposta non ancora chiusa con una decisione passata in giudicato, essi sono indicati in una dichiarazione successiva (lett. a) o sono computati nel reddito o nella sostanza dall’autorità fiscale sulla base di propri accertamenti (lett. b). In sostanza, per rapporto al passato, viene considerata regolare e come tale suscettibile di portare al rimborso della preventiva anche la dichiarazione presentata successivamente in modo spontaneo o a seguito di un intervento dell’autorità fiscale. Il diritto al rimborso sussiste anche in caso di compensazione dei proventi o della sostanza non dichiarati operata dall’autorità fiscale sulla scorta di propri accertamenti.

Le ulteriori condizioni poste dalla legge per la restituzione dell’imposta preventiva sono per contro rimaste immutate (diritto di godimento sui valori che hanno fruttato il reddito imponibile; domicilio in Svizzera al momento della scadenza della prestazione imponibile; assenza di elusione fiscale; istanza di rimborso entro tre anni dalla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile).

Avv. Stefano Bernasconi

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